Sostenere a Bologna famiglie con disagio di ansia e depressione

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Approvazione della Legge 119 sull’obbligo vaccinale

Opero a Bologna come Psicologa e nell’ultimo periodo, dal 7 giugno, mi trovo ad affrontare un’emergenza molto particolare: parecchi genitori manifestano sintomi di ansia e depressione in seguito alla emanazione del decreto legge sull’obbligo vaccinale convertito in legge il 31 luglio.

Cosa implica questa legge innanzitutto? La legge-prevenzione vaccinale comporta che:

  • Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dieci;
  • Per i minori da 0 a 6 anni, dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia, con sanzioni comunque da 100 a 500 € per inadempienza;
  • Per i minori da 6 a 16 anni, l’ obbligo di vaccinazione ha solo sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento (da 100 a 500 euro), ma garantisce la possibilità di accedere alla scuola dell’obbligo.

Inoltre, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie e gratuite:

A) in via permanente le vaccinazioni in combinazione esavalente (6 vaccini in un’unica somministrazione)

  • anti-poliomielitica;
  • anti-difterica;
  • anti-tetanica;
  • anti-epatite B;
  • anti-pertosse;
  • anti-Haemophilus;
  • Influenze tipo b.

B) obbligatorie sino a successiva valutazione 4 vaccinazioni in un’altra somministrazione (sarà attivato uno specifico monitoraggio per almeno tre anni, effettuato da un’apposita Commissione, operante presso il Ministero della salute, che verificherà la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi a questi vaccini che sono ancora in via di sperimentazione):

  • anti-morbillo;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite;
  • anti-varicella.

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale (ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia).

Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla malattia già contratta.

Nei casi di inadempienza, il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni dalle scadenze (10 set per nidi e materne e 31 ottobre per scuole dell’obbligo). L’ ASL contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte.

Se i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo. I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.

Infine i dirigenti scolastici comunicano all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Quali sono i sintomi ansioso depressivi post obbligo vaccinale?

Questa nuova legge sta portando in prima istanza scompiglio e scompensi psicologici, sociali, educativi.

Ha provocato nei genitori che sono contrari all’obbligo vaccinale una condizione di:

  • Allarme costante;
  • Ansia e incertezza;
  • Sintomi di insonnia;
  • In alcuni casi attacchi di panico;
  • Angoscia per la condizione di salute dei propri figli;
  • Stato umorale depresso;
  • Senso di sentirsi schiacciati dallo Stato piuttosto che tutelati, senza vie di uscita;
  • Smarrimento rispetto al proprio ruolo genitoriale;
  • Rabbia dinanzi a una ingiustizia;
  • Mancanza di libertà di scelta (pur nel rispetto degli altri) riguardo scelte mediche;
  • Disturbi post traumatici da stress in seguito alla scoperta di danni da vaccino sui propri figli.

Da un punto di vista sociale, i bambini sono già oggetto di discriminazione da parte di altre famiglie che non desiderano più frequentare bimbi non vaccinati o parzialmente vaccinati.

Alcuni bambini in età scolare iniziano già a essere derisi dai loro amici in conseguenza degli atteggiamenti discriminatori dei loro genitori.

Inoltre, l’esclusione da asili nido e materne sta arrecando un grave danno emotivo, affettivo, relazionale e organizzativo alle famiglie che attualmente non sanno quale servizio educativo offrire ai loro piccoli, visto che nidi e materne sia pubblici che privati sono inaccessibili.

Solo l’educazione parentale e l’homeschool sono consentite ma i tempi per organizzarsi in maniera ottimale sono inesistenti (un solo mese).

Molte mamme e papà lavorano e non hanno magari supporti di nonni o altri parenti.

Queste famiglie si rivolgono a me in preda a sconforto dicendomi che non sanno più che scelte operare per il bene dei loro figli, senza perdere il loro equilibrio psicofisico.

Molti genitori si presentano in coppia in studio chiedendomi supporto, comprensione, possibilità di imparare a gestire le loro paure, il grande cambiamento, l’ingiustizia che stanno subendo, la rabbia, la frustrazione e l’impotenza.

In questo ultimo mese sono stata contattata in particolare da due mamme che hanno figli danneggiati da vaccini (una con un figlio avente disturbi dello spettro autistico e un’altra con una figlia che ha sviluppato artrite reumatoide).

La prima non ha avuto il risarcimento perché i sintomi sono stati rilevati dopo una settimana (mentre il tempo tecnico per comunicare i danni è soltanto di 36 ore) , mentre la seconda ha avuto un riconoscimento del grave danno e dunque un risarcimento .

Il risarcimento non può restituire il benessere a quella bambina che da 5 anni lotta per crescere, per potere vivere la sua infanzia con gioia, ma che entra ed esce continuamente dagli ospedali.

La fatica di camminare per i dolori articolari e tanti altri disagi mi sono stati raccontati dalla sua mamma che è sprofondata in una profonda condizione ansioso-depressiva.

Altri genitori sono perplessi sulla pratica vaccinale perché fatta in maniera massiccia,omologata non ad personam, senza valutazioni dello stato di salute complessivo del piccolo.

Tutti solitamente vengono rassicurati sul fatto che i vaccini sono sicuri, servono per avere l’immunità di gregge del 95%per proteggere la popolazione da virus e batteri, che i danni sono 1 su un milione.

Ammiro questi genitori che da anni ricercano la verità, fonti di ricerche scientifiche, consultano dati AIFA, dati OMS, leggono bugiardini, nei quali c’è un cospicuo elenco di sostanze dannose e incompatibili con il corpo umano, come metalli pesanti (alluminio, mercurio), nanoparticelle, glifosato, cellule umane di feti abortiti, cellule animali (scimmia, maiale, pollo…)

Ammiro la forza di queste mamme che sono andate a manifestare per la libertà di scelta in tante piazze italiane, con fiaccolate, in maniera dignitosa, rispettosa e pacifica e nel rispetto delle istituzioni.

Fare valere dei diritti è un reato?

Come sto aiutando i genitori con stress da obbligo vaccinale?

  • Rafforzando la loro autostima come esseri umani;
  • Incoraggiandoli a concentrarsi sugli aspetti “buoni” e piacevoli assieme ai loro figli, cercando cioè di spingerli a trascorrere tempo di qualità coi figli senza fissarsi solo sulle difficoltà;
  • Attraverso giochi di ruolo in studio metterli al centro della loro vita e delle loro scelte, superando il vissuto pervasivo di impotenza;
  • Lavorando sul rilassamento del corpo e attraverso pratiche semplici di ascolto del respiro naturale e di lenta e consapevole espirazione per regolare le emozioni, per un migliore flusso energetico, per sciogliere le tensioni fisiche e focalizzare la mente;
  • Cercando di invitarli a esplorare le proprie risorse, anche insieme al partner per trovare una maggiore forza e supporto nella coppia;
  • Creando rete di comunità con altri genitori nella stessa condizione e scoprendo la preziosa risorsa dell’amicizia per sentirsi parte di un gruppo, di nuovo sentendo la possibilità di inclusione affettiva;
  • Incoraggiandoli a essere sempre più consapevoli, svegli, rispettosi, senza farsi trascinare troppo a fondo da derive emotive negative seppure umane e comprensibili;
  • Li sostengo ad avere fiducia in sé stessi senza smettere di lottare in ciò in cui credono;
  • Invitandoli a partecipare a serate di approccio alle tecniche di mediazione.

NB: Di seguito vi indico che cosa viola sul piano del diritto positivo italiano e sul piano del diritto internazionale la legge attuale.

Ciò non riguarda la mia professione in maniera diretta ma la legge non ammette ignoranza ed è necessario conoscere i diritti per poter farli valere.

La legge sull’obbligo vaccinale è stata approvata;

✓ in assenza di una effettiva emergenza sanitaria sul territorio nazionale (confermato dalla OMS) nel nostro caso sul territorio di Bologna) e provincia

✓ senza considerare il pericolo per la salute individuale recentemente confermato dai dati diffusi dall’ AIFA e da numerose sentenze di risarcimento danni in conseguenza della somministrazione del vaccino

✓ senza rispettare la libertà di opinione e la decisione che ogni essere umano ha nel riguardo delle cure mediche a cui sottoporsi;

✓ senza offrire un corretto consenso informato, senza il quale i genitori non sono in grado di poter valutare “costi/benefici” di un trattamento sanitario;

Inoltre tale legge non ha preso in considerazione quanto espresso nei seguenti trattati internazionali, ratificati nell’ordinamento giuridico Italiano:

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977

Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

• 364/89 – CONVENZIONE DELL’AJA

• Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa – 1997] Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)

✓ Art. 2 Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

• Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001

Articolo 2: Primato dell’essere umano

L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza

Articolo 5: Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Articolo 21: Divieto di profitto

Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

• Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

Articolo 3 : Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge

– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone

– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

– il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani

• Una sanzione pecuniaria prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, violando:

ARTICOLO 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

ARTICOLO 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

• Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 28.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

• COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

• Codice Deontologico Medico (art. 16)

• Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008